Indicazione di provenienza non obbligatoria

Il «made in» vuole rendere trasparente la provenienza dei prodotti tessili.

Finora vani i tentativi di regolamentazione del Parlamento Europeo

La divisione del lavoro è ormai globalizzata e in certi casi il consumatore può essere interessato a conoscere la provenienza di un capo di abbigliamento.

Svizzera

Il 1° gennaio 2017 in Svizzera è entrata in vigore, con un periodo di transizione di 2 anni, la «legislazione Swissness». Questa rivede la legge a protezione del marchio di provenienza e modifica totalmente la legge a protezione della croce svizzera.

Le nuove disposizioni fissano le quote di valore minime richieste per l’indicazione di provenienza svizzera (per i prodotti tessili: almeno il 60% dei costi di produzione determinanti). L’indicazione di provenienza rimane beninteso facoltativa. Chi però utilizza in qualsiasi forma l’appellativo geografico «Svizzera» deve attenersi integralmente alla nuova legislazione.

UE

A livello europeo l’indicazione di provenienza geografica è da anni al centro della discussione. I paesi mediterranei sono a favore dell’indicazione «made in» obbligatoria, mentre quelli del Nordeuropa sono contrari.

In linea generale, il Parlamento Europeo vorrebbe introdurre l’indicazione obbligatoria della provenienza per tutti i prodotti non-food nell’ambito del cosiddetto «pacchetto per la sicurezza dei prodotti», che prevede un inasprimento delle disposizioni per la sicurezza dei prodotti e la vigilanza del mercato a tutela dei consumatori. Il pacchetto comprende anche disposizioni sul «made in» finalizzate a facilitare il tracciamento della merce e la protezione del consumatore.

Nel 2016 undici ministri dell’economia e dello sviluppo, tra cui quelli di Italia, Portogallo e Spagna, hanno proposto a questo proposito una soluzione di compromesso, secondo cui l’obbligo di indicazione dovrebbe riguardare soltanto ceramiche, calzature, prodotti tessili e mobili. Secondo questa proposta, il criterio determinante per la provenienza sarebbe il Paese in cui si è svolta l’ultima fase di lavorazione (dove le parti vengono «cucite insieme»).

In tal modo, il regolamento UE divergerebbe dalla legislazione svizzera sulla Swissness (criterio del valore).

USA

Negli Stati Uniti la competenza per l’applicazione delle norme sul «made in USA» definite nel «Reinforcing American-Made Products Act»(H.R. 5092) è stata assegnata nel giugno 2016 alla Federal Trade Commission (FTC). Ciò ha reso obsolete le precedenti disposizioni locali, come per es. la legge «California’s Made in USA».

Paesi con indicazione di provenienza obbligatoria (elenco puramente indicativo)

Europa:

Armenia, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Georgia, Kazakistan, Macedonia, Moldavia, Norvegia, Russia, Tagikistan, Turchia, Ucraina, Uzbekistan

Nordamerica:

Canada, USA

Sudamerica:

praticamente tutti gli stati

Africa:

praticamente tutti gli stati (eccezioni: Angola, Libia, Tunisia)

Asia:

praticamente tutti gli stati (eccezioni: Giappone, Hong Kong, Macao, Singapore)