Obblighi d’informazione per articoli che contengono biocidi in Svizzera

I tessuti possono contenere biocidi che hanno lo scopo di limitare l'attività di microrganismi o insetti, come ad esempio per inibire gli odori. L'ordinanza sui biocidi (art. 31a OBP, RS 813.12) del 18 maggio 2005, equivalente al regolamento europeo (UE) 528/2012 (BPR), richiede che i prodotti trattati in modo appropriato siano rispettivamente etichettati. L'etichettatura deve essere redatta nelle lingue ufficiali dei luoghi in cui il prodotto è immesso sul mercato.