Obblighi d’informazione per articoli che contengono biocidi in Svizzera

I tessuti possono contenere biocidi che hanno lo scopo di limitare l'attività di microrganismi o insetti, come ad esempio per inibire gli odori. L'ordinanza sui biocidi (art. 31a OBP, RS 813.12) del 18 maggio 2005, equivalente al regolamento europeo (UE) 528/2012 (BPR), richiede che i prodotti trattati in modo appropriato siano rispettivamente etichettati. L'etichettatura deve essere redatta nelle lingue ufficiali dei luoghi in cui il prodotto è immesso sul mercato.

La marcatura deve inoltre essere chiaramente visibile, facilmente leggibile e sufficientemente permanente. In mancanza di spazio, la marcatura può essere apposta sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso o sul certificato di garanzia. Generalmente non esiste mancanza di spazio sulla maggior parte dei tessuti. Per quanto riguarda la durata, l’applicazione sul cartellino (da solo) è quindi conforme solo per i prodotti su cui non è possibile apporre un’etichetta (ad esempio i calzini).

La sostituzione del contrassegno con un codice QR con un link a una pagina informativa non è per il momento accettata dalle autorità di controllo, ma è possibile come informazione aggiuntiva.