Norme per l’etichettatura di composizione applicabili in Svizzera

Nell’UE l’etichettatura di composizione è obbligatoria, in Svizzera volontaria – ma non del tutto e non per tutti.

La Svizzera non ha ancora emesso disposizioni di legge in materia

Il Dipartimento federale dell’interno ha di per sé il potere di rendere obbligatoria anche in Svizzera l’etichettatura dei prodotti tessili – sia in generale, sia in particolare per quanto riguarda l’indicazione delle fibre utilizzate. Finora però non ha fatto uso di questa sua competenza. Tuttavia, le imprese svizzere non sono completamente esentate da ogni obbligo.

Benché l’etichettatura di composizione non sia regolata dalla legislazione svizzera, riportarla chiaramente sull’etichetta è consigliabile nell’interesse dei consumatori, del personale di vendita e degli operatori addetti alla pulizia professionale dei tessuti. È comunque indispensabile evitare sempre le indicazioni fallaci nel senso della Legge federale sulla concorrenza sleale.

Il commercio per corrispondenza che serve i mercati europei deve attenersi alle disposizioni UE

Gli online shop svizzeri che rivolgono la propria offerta anche ai consumatori dell’Unione Europea devono assicurare la rispondenza ai requisiti UE. Il 7 novembre 2011 nell’Unione Europea è entrato in vigore un nuovo regolamento sull’etichettatura tessile (regolamento n. 1007/2011), rilevante non soltanto per il settore dell’abbigliamento, che sostituisce le precedenti disposizioni UE.

Per il commercio svizzero vale il principio Cassis de Dijon

Gli online shop che servono esclusivamente il mercato svizzero devono invece rispettare soltanto le leggi svizzere. In questo ambito, il primo aspetto da sottolineare è che anche ai prodotti tessili si applica il principio Cassis de Dijon: i prodotti tessili rispondenti alle disposizioni di legge della UE possono essere cioè venduti anche in Svizzera. Bisogna però tener presente che, secondo le disposizioni in materia (OIPPE, art. 2) il principio non vale per i materiali tessili vietati dalla ORRPChim, allegato 1.2. Sono esclusi anche i materiali tessili che non soddisfano i criteri di infiammabilità e combustibilità definiti negli art. 16–20 della Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano.